sabato 16 luglio 2011

Il problema del barbiere e del pane




 
A proposito di problemi autorizzativi legati agli scarichi di attività il cui refluo è da considerarsi “acque reflue domestiche”, ebbi modo, da direttore del servizio di igiene pubblica della ex ASL Napoli 4, di scrivere la nota che riporto di seguito. Il contenuto, anche alla luce del Dlgs 152 / 2006 che ha sostituito il Dlgs 152 / 1999 , risulta ancora perfettamente applicabile.
Di recente, per diversa competenza distrettuale, il Comune di Somma Vesuviana è stato aggregato ad altra UOPC i cui dirigenti e tecnici hanno avuto ed hanno un diverso comportamento, in sede di vigilanza, dettato da diversa interpretazione della normativa.
In assenza di indirizzo e di indicazioni sulle procedure da adottare per uniformare i comportamenti del personale delle UU.OO.P.C. , ognuno fa come gli pare!! Ne deriva che quelle attività da me considerate in regola con i disposti di legge in materia, oggi vengono denunciate penalmente e costrette ad adempimenti perlopiù inutili ed al pagamento di gabelle all’autorità di turno. Cosa ci sia di diverso tra uno scarico di barbiere e quello domestico, tra un panificio artigianale e la cucina domestica o di un ristorante è da chiedere a chi propone tali distingui autorizzativi. Forse le quantità degli inquinanti? Allora andavano individuati dei limiti.
La DGRC 1350 è stata annullata dal TAR anche se si continua a farne riferimento in qualche disciplinare di società incaricate temporaneamente per la materia.
Si può essere anche in disaccordo con quanto su riportato, è solo la mia interpretazione, si accettano critiche costruttive.

                                                  Bruno Serpieri


 

Nota del 2004 inviata a chiarimento:
 
Ai Sindaci dei Comuni dell’ASL NA4
    Ai Responsabili UOPC ASL NA4
 
 
oggetto:chiarimenti sulle modalità applicative D.lgs 152/99
 
Di frequente giungono al SISP copie di provvedimenti comunali, verbali e/o checklist di personale ispettivo ASL che ingenerano non poche perplessità sulla corretta applicazione del D.lgs 152/99 .
L’art.2 co.1 del succitato decreto dà la definizione delle acque reflue, come di seguito riportato:
·  Acque reflue domestiche: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
· Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
 
Data la diversità, sancita dal decreto, delle acque reflue industriali dalle acque domestiche, si evince che si considerano tali solamente quelle provenienti dal ciclo produttivo, per cui quelle provenienti da servizi igienici, cucine e/o mense, anche se inserite in attività commerciali, artigianali o industriali, devono essere considerate a tutti gli effetti acque reflue domestiche.
Il concetto di assimilabilità alle acque reflue domestiche si applica alle acque reflue industriali (provenienti esclusivamente dal ciclo produttivo) facendo riferimento all’art.28 co.7 che recita: “ salva diversa normativa regionale, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti” Quindi per poter essere considerate assimilabili a quelle domestiche, le acque reflue devono soddisfare due condizioni:
1. avere caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche
2. essere individuate dalla regione
In mancanza della classificazione ed individuazione regionale, le acque reflue provenienti da cicli produttivi, anche se con caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, non possono essere considerate tali, per cui devono seguire l’iter delle acque reflue industriali (es. lavanderie). In attesa della specifica normativa regionale non si potrà applicare il concetto di assimilabilità per cui le acque reflue saranno considerate solamente di due categorie:
· acque reflue domestiche: quelle provenienti da servizi igienici, cucine e/o mense sia di insediamenti di tipo residenziale e di attività di servizi (Alberghi, Pensioni, Ristoranti, Scuole, Case di riposo, Ospedali, Case di cura e Strutture sanitarie simili) che di insediamenti commerciali, artigianali ed industriali;
· acque reflue industriali: quelle provenienti da cicli produttivi di lavorazione.
 
Pertanto non necessitano di autorizzazione le acque reflue domestiche che recapitano in rete fognaria o vasca a tenuta (come rifiuto liquido) mentre, se recapitano sul suolo o in acqua superficiale, occorre l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia ( art.45 co.6).  
Ai fini di un necessario ulteriore chiarimento in proposito si evidenzia che in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, l’interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto fra la fonte di produzione del liquame ed il corpo recettore determina la trasformazione del liquame di scarico in ordinario rifiuto liquido, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni del Dlgs 152/99, ed il necessario rispetto delle previsioni del Dlgs 22/97 (fattispecie nella quale i liquami provenienti dall’attività di espurgo di pozzi neri venivano trasportati in un sito esterno di trattamento – Corte di Cassazione Penale Sez.III, del 24/02/2003 sentenza n.08758).  
Per quanto sopra si evidenziano i seguenti casi:
 
1) Scarichi civili, intendendosi come tali quelli provenienti da civili abitazioni e quelli provenienti dai servizi igienici delle attività industriali ed artigianali:
 
- A) tali scarichi, se con recapito in fogna comunale e provenienti da sedi produttive munite di regolare concessione edilizia, si intendono autorizzati in sede di concessione, infatti, “D.lgs152 art. 33 : “gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato.” Sono da considerarsi acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da attività di servizi derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche per cui vanno ricomprese quelle di servizi igienici, cucine, mense, scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni o servizi . Restano i consolidati indirizzi forniti dalla Corte di Cassazione sezione III per alcune imprese di servizi, quali ad esempio gli autolavaggi ed i mattatoi, per i quali è stato ribadito il carattere “produttivo” di tali scarichi. - B) se con recapito in vasca a tenuta sono da considerarsi rifiuti liquidi e quindi smaltiti come tali.
 
2) Scarichi industriali, intendendosi come tali quelli provenienti dal ciclo di lavorazione sia direttamente che indirettamente ad es. per una tipografia sia i residui di inchiostro provenienti dalle macchine tipografiche, che le acque di lavaggio dei locali ove tali macchine sono installate (fattispecie relativa a scarico proveniente da lavaggio dei macchinari di una officina tipo-litografica, reato sanzionato dall’art.59, 1° comma Dlgs 152/99 – Cassazione Penale sez.III, 19/12/2002 ud.42932 del 24/10/2002) :  
- A) se con recapito in fogna dinamica o in corpo idrico, o sul suolo e sottosuolo, autorizzazione, a seconda dei casi, comunale, provinciale, ecc. , previa depurazione se necessaria e/o prevista per il rispetto dei valori tabellari con punto di controllo/prelievo subito a monte del punto di emissione.
 
- B) Se con recapito in vasca a tenuta sono da considerarsi rifiuti speciali liquidi e, a seconda dell’attività, distinti anche in tossici e nocivi. Questi rifiuti liquidi devono essere smaltiti, secondo la codifica CER, con le modalità previste ai sensi del D.lgs 22/97. E’ necessario controllare le quantità annue conferite a ditta autorizzata e secondo l’attività svolta dall’impresa.  
 
 

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